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Crediti d’imposta: regolarizzazione per attività di R&S_Stato dell’arte e richiesta di riscontro entro il 9 maggio

Riceviamo e condividiamo da Federorafi

 

Crediti d’imposta: regolarizzazione per attività di R&S_Stato dell’arte e richiesta di riscontro entro il 9 maggio

 

Circolare FEDERORAFI

Milano, 2/5/23

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C.a.: Aziende Associate
Responsabili Area Fisco e Credito

 

 

Oggetto: La regolarizzazione dei crediti d’imposta ottenuti per attività di R&S (attività di ideazione e prototipia) - Stato dell’arte e richiesta di riscontro (risposta entro il 9 maggio)

Premessa
A distanza di qualche mese riprendiamo il tema riguardante gli eventuali contenziosi che l’azienda potrebbe avere o ha in essere con l’Agenzia delle Entrate e la possibilità di regolarizzarli attraverso il riversamento dei crediti per ricerca e sviluppo contestati.

Ci riferiamo in particolare ai casi emersi a seguito della risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 41/E del 2022 per la parte di R&S riguardante e attività di ideazione e prototipia. Come noto Confindustria FEDERORAFI, con le Territoriali collegate, è intervenuta e grazie alla stessa Confindustria lo scorso anno è stato ottenuto un differimento dei termini. Peraltro, sono tuttora in atto ulteriori azioni per ottenere una soluzione in via interpretativa o normativa (con efficacia retroattiva) al fine di chiarire l’ammissibilità delle attività sia per prodotto, processo e servizio nonché della ricerca e ideazione estetica. Però non vi è nulla di certo e le scadenze si stanno avvicinando.

In ragione di ciò con il presente documento riassumiamo lo stato dell’arte degli adempimenti spontanei per la correzione di situazioni ritenute non in linea con il disposto normativo e allo stesso tempo, stimoliamo un’indagine al fine di poter capire l’entità della problematica all’interno del settore.

Chiediamo perciò alle aziende interessate alla questione di segnalarci la loro posizione possibilmente entro il 9 maggio p.v..

Stato dell’arte
Nel corso dell’annuale incontro con la stampa specializzata – Telefisco 2023 – l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto, prendendo atto del dettato normativo di riferimento – 
articolo 5, comma 12, D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. 215/2021 – che non individua una disciplina specifica per il riversamento dei crediti per ricerca e sviluppo contestati con processi verbali di constatazione (PVC) consegnati dopo il 22 ottobre 2021, ha riconosciuto la possibilità di effettuare una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei medesimi PVC, sulla base di autonome valutazioni del contribuente. Naturalmente, le scelte fatte, saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti.

Come è noto, l’articolo 5, comma 7, D.L. 146/2021, consente alle imprese che alla data del 22 ottobre 2021 – data di entra in vigore del medesimo Dl – hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – di effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini normativamente previsti.

L’impresa, pertanto, può scegliere tra diverse procedure per sanare le eventuali indebite compensazioni dei crediti di imposta Ricerca & Sviluppo, a prescindere dai requisiti di novità e creatività dei progetti declinati dal Manuale Ocse di Frascati (Dl 146/2021; legge 197/2022; Dl 34/2023).

In relazione alla decisione di procedere o meno alla c.d. regolarizzazione spontanea, nel caso in cui vi sia un Processo Verbale di Constatazione (PVC), od un invito alla compliance, occorre considerare alcune variabili quali: decidere se sanare, come visto, anche parzialmente gli investimenti fatti, quali siano i benefici concreti della sanatoria,  che ricadute vi siano sul versante penale (articolo 10-quater, Dlgs 74/2000), l’eventuale effetto tombale della sanatoria spontanea e non da ultimo, gli eventuali riflessi sulla possibilità di partecipare ad appalti pubblici.

Vediamo delle possibili fattispecie.
Riversamento spontaneo
In caso di riversamento spontaneo (articolo 5, commi 7 e seguenti, Dl 146/2021), ammissibile solo se non sussistono cause ostative, ad esempio: la notifica di un atto di recupero divenuto definitivo, oppure condotte fraudolente, od ancora operazioni inesistenti, è consentito riversare in tutto o in parte i crediti R&S compensati.

In questo caso, è necessario presentare l’istanza entro il 30 novembre 2023, con saldo in tre rate uguali entro il 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025. Non sono dovuti sanzioni e interessi, restano dovuti gli interessi legali di rateazione.

Tale procedura, tuttavia, non ha carattere tombale, l’Agenzia infatti potrebbe non convalidare la definizione. Rimane però il fatto che il riversamento rappresenta una causa speciale di non punibilità del delitto di indebita compensazione (provvedimento numero 188987/2022).

Ravvedimento speciale
Nell’ipotesi di ravvedimento speciale (così come di recente introdotto dall’articolo 1, commi 174 eseguenti, legge 197/2022), il contribuente, sempre che le supposte violazioni non risultino contestate con atti di liquidazione, avvisi di accertamento e/o di recupero, può rimuovere in tutto o in parte le irregolarità entro il 30 settembre 2023, ripristinando la situazione anteriore anche in dichiarazione (quadro Ru).

Tuttavia, al ravvedimento speciale consegue soltanto il beneficio della riduzione a 1/18 della sanzione edittale - variabile dal 30% al 100% del credito – e sono dovuti gli interessi legali; è possibile rateizzare il pagamento fino a otto rate di pari importo, da corrispondere al massimo entro il 20 dicembre 2024.

Anche in questo caso, la regolarizzazione non genera effetti definitivi o tombali ma rigenera il potere di accertamento in relazione a quanto sanato, sulla falsariga del ravvedimento operoso ordinario.

Da ultimo, questa sanatoria - soltanto in virtù del recente articolo 23 del Dl 34/2023- costituisce una causa speciale di non punibilità in caso di procedimento penale, qualora il relativo saldo sia versato integralmente prima della sentenza d’appello, con termine più lungo di quanto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 74/2000.

Gli altri casi
In alternativa, in presenza di un PVC consegnato entro il 31 marzo 2023, al contribuente dovrebbe essere riconosciuta la possibilità, per via dei provvedimenti di cui alla c.d. “tregua fiscale”, di aderire al verbale che contenga rilievi e/o segnalazioni in materia di crediti di imposta R&S (articolo 1, commi 179 e seguenti, legge 197/2022).

Anche in questo caso spetta la riduzione della sanzione a 1/18, fermi restando gli interessi comunque dovuti, con rateizzazione del debito fino a venti rate trimestrali di pari importo.

Poiché l’adesione rafforzata ricalca la procedura prevista dal Dlgs 218/1997, l’impresa chiude in via definitiva l’illecito e può fruire della speciale causa di non punibilità alle medesime condizioni previste dal citato articolo 23 del Dl numero 34/2023.

Segnalazione
Come indicato in premessa, entro il 9 maggio p.v., segnalateci se la vostra azienda è stata oggetto di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per la procedura di sanatoria attraverso il riversamento del credito di imposta.

Cliccando qui è disponibile il testo in formato pdf:
2023_05_02 La regolarizzazione dei crediti d’imposta ottenuti per attività di ricerca e sviluppo

Si ringrazia e si resta a disposizione.